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"Ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea sancisce nel proprio ordinamento giuridico (per l'Italia, l'art. 24, comma 1, Cost.) il diritto di ogni cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o dei propri interessi. Ogni cittadino che si affermi titolare di una situazione di vantaggio riconosciuta dal diritto sostanziale ha, dunque, il diritto di chiedere ed ottenere protezione giurisdizionale attraverso le diverse forme di tutela messegli a disposizione da ciascuno Stato, al fine di ottenere, nei limiti del possibile ed a seconda del diritto azionato, quelle stesse utilità da egli non conseguite per la mancata o difettosa cooperazione del soggetto tenuto al rispetto delle norme di tutela primaria già previste dal diritto sostanziale a garanzia di quella riconosciuta situazione di vantaggio." (dall'introduzione di Giovanni Porcelli)